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Questioni bioetiche in materia di morte volontaria medicalmente assistita

Documento della Commissione lincea

Premessa. 

La Commissione Bioetica dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha da tempo avviato una riflessione sul tema generale del c.d. “fine vita” e in particolare su quello della morte volontaria medicalmente assistita. Base di discussione è stato, inizialmente, il d.d.l. Senato della Repubblica n. 2553, recante “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. La fine della XVIII Legislatura e l’avvio della XIX ne ha determinata la decadenza e attualmente, a quanto consta, risultano depositati i dd.dd.ll. Senato nn. 65 (Parrina e Fini), 104 (Bazoli e altri), 124 (Pirro e altri), 570 (De Cristofaro e altri) e 1083 (Paroli e altri), nonché le pp.dd.ll. nn. 87 (Costa), 251 (Magi), 313 (Sportiello e altri), 949 (Zanella e altri), 1559 (Serracchiani e altri) e 1659 (Zanella e altri). Nessuno di tali atti di iniziativa legislativa è ancora giunto alla fase della discussione finale e della votazione in aula. Esiste tuttora, dunque, una lacuna normativa, poiché la l. 22 dicembre 2017, n. 219, non disciplina tutte le fattispecie di morte volontaria medicalmente assistita, ma solo quella della morte derivante dall’esercizio del diritto di non farsi curare. 

La stessa giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia, pur avendo ampliato l’area della non punibilità del suicidio assistito, dichiarando parzialmente incostituzionale l’art. 580 cod. pen., non ha sciolto tutti i nodi aggrovigliatisi in questa delicata problematica. Inizialmente, essa si è occupata solo della condizione della “persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (sent. n. 242 del 2019). In una recente pronuncia, invece, ha affermato che “Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere [...] distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare”. In entrambi i casi, infatti, è garantito il “diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi” (sent. n. 135 del 2024). In ispirito di collaborazione, la Commissione auspica di poter interloquire con le istituzioni rappresentative, nella prospettiva dell’adozione di quell’intervento legislativo in materia che la Corte costituzionale – come è noto – ha dichiarato indispensabile (v., in particolare, ord. n. 208 del 2018; sentt. nn. 242 del 2019 e 135 del 2024 citt.). 

Certo, a una cattiva normativa si fa probabilmente preferire il perdurare del silenzio del legislatore, ma è chiaro che l’attuale condizione aumenta a dismisura l’incertezza per i cittadini nonché il margine di discrezionalità della Corte costituzionale e dei giudici comuni. Né – è opinione della Commissione – una regolazione normativa per legge può essere supplita dal codice di deontologia medica, con il quale – semmai – si porrebbe un problema di coordinamento. 

Il lavoro istruttorio è stato intenso e intenso è stato il dialogo fra tutti i componenti della Commissione. La Commissione ha altresì promosso un confronto – interdisciplinare – con altri studiosi. A questo scopo ha organizzato un incontro seminariale cui hanno partecipato i Proff. Teresa Pasquino (con una relazione su “La morte medicalmente assistita”), Eugenio Lecaldano (con una relazione su “La questione dell’obiezione di coscienza”) e Vittorio Manes (con una relazione su “Il medico e il giudice nel processo decisionale”).

Una prima versione del documento è già stata sottoposta all’attenzione del Consiglio di presidenza dell’Accademia, nella prospettiva di rendere poi noto il documento stesso alle Camere del Parlamento, presso le quali pendono le iniziative legislative precedentemente ricordate, come contributo alla discussione parlamentare. La presente versione è aggiornata soprattutto con alcune sollecitazioni suggerite dalle cit. sent. Corte cost., n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, nelle more sopravvenute, ed ha da ultimo tenuto conto di alcune riflessioni suscitate tra i soci in base alla bozza del documento

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il documento completo è allegato in formato pdf

Autore: 
Commissione di Bioetica
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